Organi collegiali

 

Che cosa sono

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto).

 Rappresentanza

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola autonoma. La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all’approvazione di appositi disegni di legge presentati in Parlamento.

Consiglio di Istituto

E' l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi generali della scuola. Rappresenta tutte le componenti dell’Istituto (docenti, studenti per le sole scuole secondarie di secondo grado, genitori e personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della scuola. 
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.

Composizione del Consiglio di Istituto "CASTELLER" per il triennio 2022/2023- 2023/2024- 2024/2025

Il Consiglio d’Istituto è l’organo che gestisce la scuola sotto l’aspetto organizzativo generale ed economico svolgendo fondamentali funzioni deliberative o di amministrazione attiva e consultiva.

Nel dettaglio:

Elegge la Giunta Esecutiva: Il consiglio di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, da un ATA e da due genitori (negli istituti di Istruzione secondaria di secondo grado e negli Istituti artistici la componente genitori si riduce ad un solo membro e il rappresentante degli studenti è chiamato a coprire il posto vacante). Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il DSGA che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Questa ha il compito preparare ed eseguire gli atti del Consiglio, predispone il bilancio consuntivo e il conto preventivo, approntare i lavori del Consiglio e curare l’esecuzione delle relative delibere.

La Giunta Esecutiva rimane in carica per tre anni, in caso di perdita dei requisiti di un membro si seguono le stesse indicazioni previste per il Consiglio d’Istituto.

Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo disponendo riguardo all’impiego di mezzi finanziari per il funzionamento didattico ed amministrativo dell’Istituto.

Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa): sulla base delle indicazioni del Dirigente Scolastico, per le attività didattiche e organizzative della scuola, approva il PTOF elaborato dal Collegio dei docenti.

Adotta il Regolamento di Istituto: il regolamento d’istituto, su iniziativa del DS, viene deliberato dal Consiglio d’Istituto. Il regolamento disciplina le attività della scuola, delle attrezzature e delle risorse umane (funzionamento delle biblioteche, attrezzature didattiche culturali e sportive, vigilanza alunni, visite e viaggi d’istruzione, formazione delle classi ecc.)

Delibera il calendario scolastico adattandolo alle varie esigenze scolastiche

Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici e del materiale per le esercitazioni.

Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.

Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.

Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici e dei beni dell’Istituto da parte di soggetti esterni alla scuola.

Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute.

Collegio Docenti

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del  Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).

Compiti dei consigli

Formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Consiglio di Intersezione

Scuola dell’Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato.

Consiglio di Interclasse

Scuola Primaria: è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.

Consiglio di Classe

Scuola secondaria di pimo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.

Comitato per la valutazione degli insegnanti

Il Comitato di valutazione docenti è stato istituito con la legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola); il comma 129 ha interamente sostituito il D.lgs. 297/1994 in merito al Comitato per la valutazione dei docenti.

Nell’art. 11 è previsto che il comitato è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ogni istituzione scolastica.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

– tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

– due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione;

– un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

– un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

La valutazione del comitato è da effettuarsi annualmente, tale valutazione del personale docente prevede un fondo al quale il DS potrà attingere annualmente al fine di erogare un bonus ai docenti sulla base dei criteri di valutazione individuati dal Comitato.

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, da tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.